Vi segnalo quanto ricevuto dal Notaio Armando Salati di Genova, il quale mi aggiorna periodicamente sulle novità normative di interesse immobiliare.
” Il DL n. 73 del 25 maggio 2021, più comunemente conosciuto come “Sostegni-bis” (pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021) prevede all’art. 64 interessanti novità che favoriranno l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.
Le disposizioni di maggiore interesse sono le seguenti:
A) PRIME CASE ESENTI DA IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI
Ai sensi del comma 6 dell’art. 64 del DL 73/2021 gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, sono ESENTI dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
Tale esenzione però sarà applicabile SOLO SE:
– gli acquirenti dei predetti immobili non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;- gli acquirenti medesimi hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) , stabilito ai sensi del REG. D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000,00 Euro annui.
B) CREDITO DI IMPOSTA PER PRIME CASE ACQUISTATE CON IMPOSTA IVA
Ai sensi del comma 7 dell’art. 64 del DL in oggetto, per gli atti di cui al sopra citato comma 6 che siano soggetti a I.V.A., è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’I.V.A. corrisposta in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta potrà:
– essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
– ovvero essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;- essere altresì utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Il credito d’imposta in oggetto non darà luogo in ogni caso a rimborsi, potrà solo essere compensato come sopra.
C) ESENZIONE DA IMPOSTA SOSTITUTIVA per MUTUI PRIMA CASA
Ai sensi del comma 8 dell’art. 64 del DL “Sostegni bis” i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 del medesimo articolo (e pertanto immobili prima casa, soggetti under 36 e ISEE non superiore a 40.000 annui) sono esenti dall’imposta sostitutiva ( 0,25 % sul mutuo, ex art. 18 del D.P.R. 601/1973).
ATTENZIONE: Tutte le predette agevolazioni, in base al comma 9 dell’art. 64 del DL in parola, sono applicabili agli atti di cui sopra SOLO SE verranno stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle disposizioni medesime e il 30 giugno 2022.
ATTENZIONE: In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti oppure nei casi di decadenza da dette agevolazioni, il comma 10 dell’articolo 9 prevede il recupero delle maggiori imposte dovute e la determinazione di sanzioni e dei relativi interessi.”
Per qualsiasi domanda o per ogni maggiore dettaglio potete rivolgervi allo Studio Notarile Salati chiamando lo 0105700453 o scrivendo una mail all’indirizzo asalati.2@notariato.it.