Aumenta la detrazione per i giovani inquilini raggiungendo per la prima volta la quota di 2 mila euro. Questa l’ultima versione del disegno di legge di Bilancio, che va a correggere in questo punto la bozza precedente.
Cosa prevede attualmente la normativa?
Attualmente la norma distingue tra contratti di locazione “a canone libero”, contratti di locazione “a canone concordato” e contratti di locazione per chi trasferisce la residenza “per motivi di lavoro”.
CONTRATTI A CANONE LIBERO.
I titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Il beneficio può essere fruito anche se il contratto è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, visto che in base all’art. 2, comma 6, si intende rinnovato ai sensi della stessa Legge. Analogamente, la detrazione può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge.
CONTRATTI A CANONE CONCORDATO.
Se poi il contratto di locazione viene stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetto “canone convenzionato o concordato”), la detrazione d’imposta è di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
CONTRATTI DI LOCAZIONE PER CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
La normativa include inoltre il caso di quelle persone che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione:
- di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.
Che cosa prevede l’ultima bozza del disegno di legge di bilancio?
La manovra prevede una detrazione pari al 20% del canone annuo, con un beneficio massimo di 2 mila euro. Nella prima stesura il limite massimo era posto a 2.400 euro, poi ridotto. Rimane in ogni caso una detrazione minima di 991,60 euro. La manovra allunga poi la durata dell’agevolazione, che sarà riconosciuta per i primi 4 anni di contratto anziché per i primi 3.
Quali sono i requisiti per accedere alla detrazione?
Ecco l’elenco completo dei requisiti:
- Inquilino con un reddito complessivo non oltre 15.493,71 euro
- Età da 20 a 31 non compiuti
- Contratto di locazione stipulato in base alla legge 431/1990 per una casa da destinare ad abitazione principale e diversa dalla dimora dei genitori
Questi bonus, dicono le Finanze, sono da sempre poco utilizzati, spesso perché non sono conosciuti dai potenziali fruitori. Questa manovra, che si posiziona in un quadro di agevolazioni più ampio (decreto sostegni – bis …), riuscirà a cambiare le cose?